L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle pensioni INPS percepite da contribuenti residenti in Cina: anche quando la pensione deriva esclusivamente da rapporti di lavoro privati, il reddito pensionistico rimane soggetto a imposizione in Italia.
Pensioni italiane e residenza fiscale all’estero: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta a interpello n. 179/2026, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione di particolare interesse per i pensionati italiani che hanno trasferito la propria residenza fiscale nella Repubblica Popolare Cinese.
Il caso riguarda un contribuente fiscalmente residente in Cina, titolare di una pensione erogata dall’INPS e maturata esclusivamente attraverso rapporti di lavoro con datori di lavoro privati.
Il contribuente riteneva che, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina, la pensione dovesse essere assoggettata a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza.
L’Amministrazione finanziaria ha tuttavia fornito un’interpretazione differente, riconoscendo la potestà impositiva esclusiva dell’Italia.
Perché la pensione INPS viene tassata in Italia?
Il punto centrale del chiarimento riguarda la qualificazione delle pensioni erogate dall’INPS come prestazioni appartenenti a un sistema previdenziale pubblico.
La Convenzione Italia-Cina, firmata il 23 marzo 2019 e ratificata con la Legge n. 182/2024, prevede all’articolo 18 una distinzione fondamentale:
- Paragrafo 1: in linea generale, le pensioni derivanti da un precedente impiego sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.
- Paragrafo 2: le pensioni corrisposte nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico sono invece imponibili esclusivamente nello Stato da cui provengono.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le pensioni INPS rientrano nella seconda categoria, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro dal quale hanno avuto origine.
Di conseguenza, anche un pensionato che abbia lavorato esclusivamente presso imprese private e che risieda fiscalmente in Cina continua a essere soggetto alla tassazione italiana sulla pensione INPS.
La distinzione tra previdenza pubblica e lavoro privato
Un aspetto particolarmente significativo del chiarimento riguarda la differenza tra la natura del rapporto lavorativo e quella del sistema previdenziale.
L’Amministrazione finanziaria precisa che, ai fini dell’applicazione della Convenzione, non assume rilievo determinante il fatto che il pensionato abbia prestato servizio presso aziende private.
Ciò che conta è invece l’inquadramento della prestazione nell’ambito del sistema pubblico di previdenza sociale.
Rientrano generalmente in tale sistema le pensioni erogate in base alla legislazione previdenziale, finanziate attraverso contribuzioni obbligatorie, nonché alcune prestazioni garantite dallo Stato per finalità di solidarietà sociale.
Restano invece distinte le forme pensionistiche fondate esclusivamente su contribuzioni volontarie, per le quali può rendersi necessaria una differente valutazione.
Il quadro normativo italiano
Il chiarimento si inserisce nel sistema delle disposizioni fiscali nazionali e convenzionali.
In base agli articoli 3 e 23 del TUIR, i soggetti non fiscalmente residenti in Italia sono assoggettati a imposizione limitatamente ai redditi considerati prodotti nel territorio dello Stato.
Tra questi rientrano anche le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da soggetti residenti in Italia.
Le disposizioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono, nei casi previsti, sulla disciplina interna e stabiliscono quale Stato abbia il diritto di assoggettare a tassazione i diversi redditi.
Nel caso esaminato, l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Cina conferma la competenza fiscale esclusiva dell’Italia.
Quali conseguenze per i pensionati italiani residenti all’estero?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate evidenzia l’importanza di esaminare attentamente le disposizioni delle convenzioni fiscali internazionali prima di richiedere l’esenzione dalla tassazione italiana sulle pensioni.
Il semplice trasferimento della residenza fiscale in un Paese estero non determina necessariamente il venir meno degli obblighi tributari in Italia.
Il trattamento fiscale dipende infatti dalla tipologia della prestazione pensionistica, dalla convenzione applicabile e dalle caratteristiche specifiche del contribuente.
L’assistenza dell’Avv. Giampaolo Campoli
La fiscalità internazionale delle pensioni presenta numerosi aspetti interpretativi che richiedono un’attenta valutazione della normativa italiana e delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Lo Studio dell’Avv. Giampaolo Campoli offre assistenza nell’analisi delle posizioni fiscali dei contribuenti residenti all’estero, con particolare riferimento alla tassazione dei redditi di fonte italiana e all’applicazione degli accordi internazionali.
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