L’esenzione IVA prevista per il trasporto di persone non si applica quando il servizio comprende ulteriori prestazioni di natura turistico-ricreativa. È quanto emerge dall’ordinanza n. 25770 del 24 settembre 2026 della Corte di Cassazione, che conferma l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% alle operazioni complesse che non si limitano al semplice trasporto.
Trasporto di persone e IVA: cosa prevede la normativa
La disciplina IVA relativa al trasporto di persone prevede specifiche ipotesi di esenzione, disciplinate dall’articolo 10, comma 1, n. 14, del DPR 633/1972.
In particolare, l’esenzione riguarda determinate attività di trasporto urbano di persone, effettuate mediante veicoli da piazza o mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare abilitati.
La corretta applicazione dell’agevolazione dipende tuttavia dalla natura effettiva della prestazione resa.
Quando il servizio consiste esclusivamente nel trasferimento dei passeggeri, l’operazione può beneficiare dell’esenzione, nel rispetto dei requisiti normativi.
Diversamente, quando al trasporto vengono affiancate ulteriori attività autonome di carattere turistico o ricreativo, è necessario verificare il corretto trattamento fiscale dell’intera operazione.
La decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 25770 del 24 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una società operante nel settore del trasporto di persone a Venezia e nella laguna.
L’attività svolta non si limitava al trasferimento dei passeggeri, ma comprendeva una serie di prestazioni aggiuntive destinate prevalentemente a gruppi turistici.
Tra queste figuravano:
- Prenotazione di visite presso luoghi di interesse turistico.
- Accompagnamento da parte di guide specializzate.
- Noleggio di imbarcazioni con conducente per eventi e manifestazioni.
- Organizzazione di escursioni e attività ricreative.
- Offerta di servizi complessi a fronte di un corrispettivo unitario.
Secondo i giudici, l’insieme delle prestazioni configurava un’attività turistico-ricreativa più ampia rispetto al semplice trasporto di persone.
La Cassazione ha pertanto respinto il ricorso della società, confermando la legittimità del recupero dell’IVA mediante applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.
Quando è possibile beneficiare dell’esenzione IVA?
Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda la distinzione tra il trasporto vero e proprio e le prestazioni ulteriori.
L’esenzione può trovare applicazione quando il servizio ha come oggetto principale ed esclusivo il trasporto di persone, con eventuali attività meramente accessorie.
Al contrario, la presenza di servizi aggiuntivi autonomi, inseriti in un’offerta turistica complessiva, può determinare l’esclusione dal regime di esenzione.
La Corte richiama inoltre la necessità di interpretare restrittivamente le disposizioni che prevedono deroghe al regime ordinario IVA.
Tale orientamento trova riscontro anche nella precedente sentenza della Cassazione n. 419/2020 e nei principi elaborati dalla giurisprudenza europea in materia di qualificazione delle prestazioni.
Trasporto turistico e servizi accessori: una distinzione fondamentale
Un elemento particolarmente rilevante riguarda la qualificazione dei servizi accessori.
Non ogni prestazione collegata al trasporto comporta necessariamente la perdita dell’esenzione.
Occorre infatti distinguere tra attività che costituiscono un semplice complemento del servizio principale e prestazioni che assumono un’autonoma rilevanza economica e funzionale.
In questo contesto assume rilievo anche l’interpretazione normativa richiamata dall’articolo 36-bis del Decreto Legge n. 50/2022, relativa al trattamento delle prestazioni accessorie.
La valutazione deve quindi considerare le caratteristiche concrete del servizio, la finalità perseguita e le modalità con cui le prestazioni vengono offerte al cliente.
Nel caso esaminato, la finalità prevalente dell’attività non era il semplice spostamento dei passeggeri, bensì l’organizzazione di escursioni ed eventi turistici.
Le conseguenze fiscali per le imprese del settore
La pronuncia assume particolare importanza per le imprese che operano nel settore del trasporto turistico, della navigazione e dell’organizzazione di escursioni.
Una non corretta qualificazione delle operazioni potrebbe comportare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente recupero dell’IVA non applicata ed eventuali ulteriori conseguenze di natura tributaria.
Diventa quindi fondamentale verificare preventivamente la struttura dei servizi offerti, le condizioni contrattuali e le modalità di fatturazione.
Un’attenta analisi della natura delle prestazioni consente di individuare il regime IVA applicabile e ridurre il rischio di controversie fiscali.
L’assistenza dell’Avv. Giampaolo Campoli
La corretta applicazione dell’IVA nelle attività di trasporto e nei servizi turistici richiede un’approfondita conoscenza della normativa tributaria e degli orientamenti giurisprudenziali.
Lo Studio dell’Avv. Giampaolo Campoli offre assistenza in materia di diritto tributario, con particolare riferimento alla valutazione dei regimi fiscali applicabili, alla gestione delle contestazioni e alla tutela del contribuente nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
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